ICI - informazioni di carattere generale per l'anno 2008

1) Esclusione dell’ICI per la prima casa – applicabile già da giugno 2008

A norma del  Decreto Legge del 21 maggio 2008 l’ICI per la prima casa e le pertinenze non è più dovuta.

Particolarità dell’esclusione:    

a) non si applica per i fabbricati in categoria A1, A8 e A9;

b) è prevista anche per fabbricati parzialmente assimilati all’abitazione principale dal regolamento comunale (ad esempio: concessi in comodato gratuito a parenti, ecc);

Si considerano pertinenze, le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (depositi, cantine e simili) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili):

a) nel numero massimo di una pertinenza per la categoria C/6 e di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 e C/7 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare, oppure di un'unica pertinenza appartenente alle predette categorie catastali, se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l'abitazione principale e purché rientrante nello stesso foglio catastale dell'abitazione; b) purché destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione; c) quando vi sia identità tra il titolare dell’abitazione e quello della pertinenza e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario.

 

2) ALIQUOTA BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,0 per mille

L'aliquota per per l'abitazione principale si applica:

A) ai fabbricati in categorie escluse dal Decreto Legge 21 maggio 2008 (A1, A8 e A9)

3) DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: Euro 105,00

4) ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIFFERENTI DA ABITAZIONE PRINCIPALE: 7,0 per mille

5) ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

a) AUMENTO DELLA DETRAZIONE AD Euro 260,00. Occorre produrre entro il 16 giugno di ogni anno l'apposita dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle necessarie condizioni di diritto e di fatto, allegando le relative documentazioni. Si applica nei seguenti casi:

a1) per nuclei familiari anagraficamente conviventi con reddito complessivo inferiore a euro 7.750,00;
a2) se il soggetto passivo, o membro del nucleo familiare anagraficamente convivente, sia da considerare portatore di handicap: da 0 a 18 anni il minore             dichiarato con verbale della commissione medica, oltre i 18, sia che sia invalido civile o da lavoro, dichiarato con verbale della commissione medica;
a3) Nuclei familiari con almeno quattro figli a carico dei genitori, iscritti nello stato di famiglia alla data del 1 gennaio dell’anno di imposta; 
a4) Per tre anni di imposta a partire dal successivo a quello di ultimazione dei lavori, per l’unità immobiliare sulla quale vengano effettuati interventi di riqualificazione energetica, che soddisfino almeno il 75% del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare stessa. 

b) AGEVOLAZIONI COLLEGATE AL RECUPERO DEGLI IMMOBILI: 0,5 per mille -  si applica l'aliquota dello 0,5 per mille per quegli immobili ubicati nelle zone urbanistiche "A" sui quali si eseguono gli interventi di recupero individuati dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere c) e d)