ICI - informazioni di carattere generale per l'anno 2008
1)
Esclusione
dell’ICI per la prima casa – applicabile già da giugno 2008
Particolarità dell’esclusione:
a) non si applica per i
fabbricati in categoria A1, A8 e A9;
b) è prevista anche per
fabbricati parzialmente assimilati all’abitazione principale dal regolamento comunale (ad
esempio: concessi in comodato gratuito a parenti, ecc);
Si considerano
pertinenze, le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali C/6
(stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (depositi, cantine e simili) e
C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili):
a) nel numero massimo di
una pertinenza per la categoria C/6 e di una pertinenza per ciascuna delle
categorie catastali C/2 e C/7 a condizione che facciano parte dello stesso
complesso immobiliare, oppure di un'unica pertinenza appartenente alle predette
categorie catastali, se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in
cui è situata l'abitazione principale e purché rientrante nello stesso foglio
catastale dell'abitazione; b) purché destinate in modo durevole al servizio
dell'abitazione; c) quando vi sia identità tra il titolare dell’abitazione e
quello della pertinenza e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario.
2) ALIQUOTA BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,0 per mille
L'aliquota per per l'abitazione principale si applica:
A) ai fabbricati in categorie escluse dal
Decreto Legge 21 maggio 2008 (A1, A8 e A
3) DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: Euro 105,00
4) ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIFFERENTI DA ABITAZIONE PRINCIPALE: 7,0 per mille
5) ULTERIORI AGEVOLAZIONI:
a) AUMENTO DELLA DETRAZIONE AD Euro
260,00. Occorre produrre entro il
16 giugno di ogni anno l'apposita dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle necessarie condizioni di diritto e di fatto, allegando le relative documentazioni.
Si applica nei seguenti casi:
a1) per nuclei familiari anagraficamente conviventi con reddito complessivo inferiore a euro 7.750,00;
a2) se il soggetto passivo, o membro del nucleo familiare anagraficamente convivente, sia da considerare portatore di handicap: da 0 a 18 anni il minore
dichiarato con verbale della commissione medica, oltre i 18, sia che sia invalido civile o da lavoro, dichiarato con verbale della commissione medica;
a3) Nuclei familiari con almeno quattro figli a carico dei genitori, iscritti nello stato di famiglia alla data del 1 gennaio dell’anno di imposta;
a4) Per tre anni di imposta a partire dal successivo a quello di ultimazione dei lavori, per l’unità immobiliare sulla quale vengano effettuati interventi di riqualificazione energetica, che soddisfino almeno il 75% del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare stessa.
b) AGEVOLAZIONI COLLEGATE AL RECUPERO DEGLI IMMOBILI: 0,5 per mille
- si applica l'aliquota dello 0,5 per mille per quegli immobili ubicati nelle zone urbanistiche "A" sui quali si eseguono gli interventi di recupero individuati dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere c) e d)